ARBITRO ASSICURATIVO
Ai sensi del Provvedimento n. 163/2025, si informa che il contraente ha la facoltà dal 15 gennaio 2026:
- di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente nei DIP aggiuntivi.
- di presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall' esito del reclamo all' intermediario e/o all'impresa o in caso di assenza di riscontro entro termini di legge, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www. arbtroassicurativo.org) dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile oppure
- di presentare ricorso al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET cui l'intermediario aderisce o p sottoposto ai sensi dell0 articolo 2, comma 3 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024; n. 215;